Consegna degli atti al portiere: quando serve il certificato storico di residenza

Consegna degli atti al portiere: quando serve il certificato storico di residenza

 

La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza 1268 del 25 gennaio 2016, che è sufficiente consegnare gli atti al portiere per dimostrare l’avvenuto recapito al destinatario. Questo perché solitamente il custode è delegato al ritiro di documenti (e pacchi) dagli inquilini.

 

La vicenda

La questione è sorta quando un imprenditore ha presentato ricorso per contestare la nullità di una notifica nei suoi confronti, recapitata per posta, motivandolo sostenendo che la consegna al portiere era il risultato di un invio destinato a lui tramite una semplice raccomandata, invece che con una raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha rifiutato il ricorso dell’imprenditore, stabilendo che se il domicilio del destinatario è riconosciuto valido e se la consegna è fatta a una persona autorizzata al ritiro, allora non è necessario che la raccomandata sia con ricevuta di ritorno, ma è sufficiente che ci sia stato l’invio della sola raccomandata, non tenendo in considerazione l’esito della stessa. Stando così le cose, inviarne una seconda sarebbe solo una garanzia in più rispetto a mancanze del custode e non c’è bisogno della prova della consegna della raccomandata al destinatario.

 

Il certificato storico di residenza

Il certificato storico di residenza è un documento che contiene, appunto, lo storico di dove una persona ha risieduto in un determinato periodo di tempo; se si cambia residenza, è necessario comunicarlo al Comune, che provvederà ad annotare la variazione (e a segnalarla all’eventuale nuovo Comune di residenza, se diverso dal primo).

La pertinenza di questo documento nel caso dell’imprenditore sta nel fatto che egli aveva cambiato domicilio, di qui il ricorso per il mancato recapito della raccomandata: sarebbe stato suo compito dimostrare il cambiamento d’indirizzo tramite, appunto, il certificato storico di residenza. Visto che questo non è stato fatto, la dichiarazione del portiere dell’avvenuto cambio d’indirizzo del destinatario non ha valore e quindi l’imprenditore si è visto rifiutato dalla Corte d’appello di Roma il reclamo contro la sentenza di fallimento, che pertanto è stata confermata.